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S T A T U T O dell'Associazione

 

1) COSTITUZIONE

     Su iniziativa dei Sigg.: dott. MASSIMILIANO GIOVINE (Presid.) e ANNAMARIA VOLPE (Vice Presid.), è costituita l’Associazione Culturale CONFGIOVANI”,

    in breve denominabile anche come associazione CONFGIOVANI.

2) SEDE

    L’Associazione ha sede legale in NAPOLI – alla via D. De Dominicis, n. 20 (c/o Giovine) – c.a.p. 80128  (già via della Fondina, 14 - cap. 80145 Napoli) - E-mail: info@confgiovani.it - confgiovani@spaziomotori.it - .  La sede potrà variare in qualsiasi momento senza apportare altre modifiche allo statuto.

3) OGGETTO E SCOPO

1) L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha per obiettivo primario la tutela dei diritti e dei doveri dei giovani e meno giovani; in particolar modo di chi si trova in condizione di svantaggio: disoccupati; sottoscolarizzati; lavoratori precari; tossicodipendenti; minorati; non abbienti; orfani; emarginati; ecc., senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, pensiero politico, ceto.

2) Per seguire i suoi scopi CONFGIOVANI potrà utilizzare tutti gli strumenti ed i mezzi previsti dalle leggi, soprattutto tramite formazione ed informazione, ricorrendo anche a forme di finanziamento pubblico e/o privato; donazioni; quote associative; sussidi; ecc.

CONFGIOVANI potrà istituire delegazioni e succursali distaccate su tutto il territorio nazionale ed all’estero, organizzate autonomamente ma sempre subordinate al Direttivo.

L’associazione, per promuovere e diffondere le proprie iniziative, potrà creare pubblicazioni cartacee e telematiche (periodici, giornali, agenzie di comunicazione-informazione, ecc.); siti internet; banche dati, tv e/o radio e qualsiasi altro mezzo di comunicazione conosciuto o di futura invenzione. Potrà, inoltre, fare pubblicità e propaganda in ogni forma lecita.

3) L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

4) CONFGIOVANI potrà stipulare convenzioni, per i propri soci, con esercizi commerciali, enti, società, circoli, ecc. per offrire servizi, sconti, agevolazioni, informazioni, ecc..

5) Tutti coloro che intendano parteciparvi possono farlo liberamente e volontariamente, ferma restando, con il loro associarsi, la conoscenza e la condivisione delle norme del presente statuto. CONFGIOVANI fornirà ai propri aderenti anche consigli e consulenze di esperti, con la creazione e l’attivazione di corsi di formazione, percorsi didattici, master specifici, supportati da cantieri-scuola e stage aziendali con società convenzionate.

L’associazione potrà, a proprio libero ed insindacabile giudizio, proporsi come struttura di servizi ad altre associazioni, enti, centri, circoli, enti, ecc. che perseguano finalità coincidenti o comunque attinenti a quelli propri.

4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

1)        Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2)        Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3)        Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;

dei redditi derivanti dal suo patrimonio; degli introiti derivanti da proprie attività.

4) Il Consiglio Direttivo annualmente o a seguito di specifica delibera, stabilisce la quota di  versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione.

5) L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato liberamente all’Associazione.

 

7) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione se non a servizi specificamente indicati e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

       5) FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL’ASSOCIAZIONE

       Sono aderenti all’Associazione:

*I Fondatori;

*I Soci dell’Associazione;

*I Benemeriti dell’Associazione;

*I Beneficiari dell’Associazione.

1)      L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2)      Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione e dell’ordinario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.

3)      Sono soci dell’Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza.

4)      Sono beneficiari dell’Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione si propone di svolgere.

5)      Sono benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

6)      Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda alla stessa, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

7)      Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

8)      Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

9)      In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1) Sono organi dell’Associazione:

* l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;

* il Presidente del Consiglio Direttivo;

* il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;                                                         

* il Consiglio Direttivo;

* il Comitato Esecutivo;

* il Segretario del Consiglio Direttivo;                                                             

* il Tesoriere.

7) ASSEMBLEA

1)   L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione.

2)  L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre) o di un rendiconto. Essa inoltre: provvede alla nomina del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo e del      tesoriere; delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione; delibera sulle modifiche al presente statuto; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

3)   L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno  SETTE  aderenti o da almeno  CINQUE  consiglieri.

8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1)   L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di due a un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

2)  Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese  documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

 9) IL PRESIDENTE

1)                 Al Presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

2)                 Al Presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ratificando il suo operato.

3)                 Il Presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4)                 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10) IL VICE PRESIDENTE

    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.                                               

11) IL COMITATO ESECUTIVO

1)                 Il comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri  CINQUE  consiglieri.

2)                Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.

12) IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1)                 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze e del comitato esecutivo e coadiuva il Presidente e il consiglio direttivo nelle proprie attività.

2)                 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all’associazione.

 13) LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

       Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla legge, l’associazione tiene il libro degli aderenti alla stessa.

 14) IL TESORIERE

        Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili (se previsti).

 15) AVANZI DI GESTIONE

1)                 All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, coprano spese di gestione o servizi e consulenze professionali o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2)                 L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16) SCIOGLIMENTO

     In caso di suo scioglimento, per qualunque causa l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

     Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole (irrituale) che giudicherà secondo equità.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla  nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di NAPOLI.

 18) LEGGE APPLICABILE

  Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I e V del Codice Civile.

                                                                                                                                                                                                        

Napoli.....12...... /....05..../.....2000......

Timbro e firma del Presidente

Dott. Massimiliano Giovine

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Lo Statuto completo ed originale è regolarmente depositato in bollo presso il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate di Napoli).


Integrazione Regolamento per gli aderenti al'Associazione attraverso partecipazione ad un corso di formazione a distanza:

  • il socio, oltre al versamento della quota di adesione prevista e comunicata via e mail a seguito di ammissione, non è soggetto ad alcun altro vincolo o costo per gli anni successivi se non richiede l'iscrizione ad un altro corso formativo.
  • gli associati ammessi ed iscritti (a seguito di selezioni) ad uno dei corsi di formazione offerti dall' Associazione Culturale Confgiovani, con il versamento della quota di adesione hanno diritto, dopo aver già effettuato e superato il corso scelto, a poter svolgere un unico altro corso durante l'anno di adesione, senza sostenere le selezioni previste, mediante richiesta diretta via e mail e versando soltanto la metà della quota prevista per quel corso come da Regolamento relativo. Tale minima quota rappresenta un parziale contributo per i costi di redazione, segreteria e didattica.
  • quote o parti di quote associative versate all'Associazione (vedi punto n. 4) non potranno in alcun modo essere restituite, se non nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge per eventuale diritto di recesso nei casi in cui non si tratti di quote di adesione (Vedi artt. n.24 e 37 del Codice Civile).
  • per tutti gli altri dettagli si prega di fare riferimento al presente Statuto, al Codice Civile ed al Regolamento ufficiale di ogni singolo progetto formativo, pubblicato sul web ed inviato a chi richiede informazioni od iscrizione via e mail.


Associazione Culturale senza scopo di lucro Confgiovani - Iscr. Ministero delle Finanze Cod. Fisc. 951133340632 - Iscr. ROC  (Registro Operatori della Comunicazione) n.19181 presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

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